Art. 1

Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60), i numeri CAS 37971-36-1 e 66669-53-2, i numeri CUS 0027475-9 e 0087281-1, registrato nell’Unione europea con i numeri di riferimento CE (Comunità europea) 253-733-5 e 266-442-3 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 210,4 88CI Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 219,4 88CJ Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 182,9 88CK Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 200,4 Cfr. l’allegato Cina Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 219,4 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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