Art. 2 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Art. 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso nonché alla sua autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova, e che abroga il regolamento (CE) n. 1292/2008 (titolare dell’autorizzazione Evonik Operations GmbH)»; 2) l’allegato è così modificato: a) nella colonna «Additivo», l’espressione «Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940» è sostituita da «Bacillus velezensis CECT 5940»; b) nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», sezioni «Composizione dell’additivo» e «Caratterizzazione della sostanza attiva», l’espressione «Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940» è sostituita da «Bacillus velezensis CECT 5940»; c) nella colonna «Altre disposizioni», il punto 3 è sostituito da «Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.».
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