Art. 1
Deroga
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, indipendentemente dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a)
recano il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b)
hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca previsto;
c)
sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
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