Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 apr 2026
Se il Mercosur notifica all'Unione, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio di un anno contingentale (al più tardi entro il 30 settembre di ciascun anno civile), i dettagli dell'assegnazione, tra gli Stati parte del Mercosur, dei quantitativi di contingenti tariffari aperti dall'Unione, la Commissione pubblica la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e se ne avvale ai fini della gestione dei contingenti tariffari nell'anno contingentale a venire e nel successivo. L'assegnazione di cui alla prima frase è valida per almeno 2 (due) anni.
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