Art. 3
In vigore dal 20 apr 2026
Al fine di essere ammissibili a beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono soddisfare le regole di origine e le procedure di origine di cui al capo 3 dell'accordo interinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:888:oj#art-3