Art. 8 · Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

Art. 8

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

In vigore dal 16 apr 2026
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all’, si applicano le disposizioni seguenti: a) la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell’impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato; b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato viene calcolata come media delle quote di mercato detenute dalle parti nei tre anni civili precedenti; c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera a); d) la quota di mercato di una parte che opera su un mercato rilevante delle tecnologie è calcolata in termini di presenza di quella parte sul mercato o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto) in cui i prodotti contrattuali sono venduti, cioè sulla base delle vendite, di quella parte e dei suoi licenziatari insieme, di prodotti che incorporano diritti tecnologici sotto licenza di quella parte; e) qualora la quota di mercato di cui all’, paragrafo 1 o 2, sia inizialmente inferiore o pari rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi nei tre anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.
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