Art. 3 · Soglie relative alla quota di mercato

Art. 3

Soglie relative alla quota di mercato

In vigore dal 16 apr 2026
Soglie relative alla quota di mercato 1.   Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % su qualsiasi mercato rilevante. 2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % su qualsiasi mercato rilevante.
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