Art. 10 · Periodo transitorio

Art. 10

Periodo transitorio

In vigore dal 16 apr 2026
Periodo transitorio Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o maggio 2026 e il 30 aprile 2027 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2026 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2026 soddisfacevano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 316/2014.
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