Art. 2
In vigore dal 16 apr 2026
1. Senza indugio e comunque entro il 30 giugno 2026 Bulgaria, Estonia e Ungheria comunicano alla Commissione, relativamente alle misure attuate ai sensi dell’, paragrafo 3, quanto segue:
a)
una descrizione delle misure da adottare;
b)
i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto, i relativi importi e i metodi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto agli agricoltori;
c)
l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;
d)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;
e)
le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
f)
la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 30 settembre 2026;
g)
il livello di sostegno supplementare nazionale concesso a norma dell’, paragrafo 9;
h)
le azioni intraprese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
2. Entro il 31 marzo 2027 Bulgaria, Estonia e Ungheria notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.
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