Art. 9 · Comunicazione delle prassi nazionali

Art. 9

Comunicazione delle prassi nazionali

In vigore dal 14 apr 2026
Comunicazione delle prassi nazionali 1.   Ai fini della comunicazione delle prassi nazionali relative all'attuazione del modello di riferimento, gli Stati membri: a) designano un'autorità competente o un altro soggetto per adempiere agli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente articolo. Il mandato e le modalità della sua designazione sono descritti chiaramente nel quadro nazionale di attuazione e comunicati alla Commissione; b) esigono che l'autorità o il soggetto designato effettui e tenga aggiornata una mappatura dettagliata delle prassi nazionali, che comprende una descrizione esaustiva e una spiegazione delle modalità con cui si svolgono le fasi procedurali di cui alle tabelle III.1 e III.2 dell'allegato. La mappatura dovrebbe indicare eventuali fasi combinate e la sequenza in cui sono eseguite; c) garantiscono che la mappatura delle prassi nazionali di cui alla lettera b) sia presentata dall'autorità o dal soggetto designato all'ENTSO-E e all'EU DSO, che la pubblicano nell'archivio accessibile al pubblico di cui all'. 2.   Le informazioni comunicate sulle prassi nazionali riguardano l'attuazione nazionale del modello di riferimento, compresi i vari ruoli, gli scambi di informazioni e le procedure. 3.   La comunicazione delle prassi nazionali segue gli orientamenti elaborati dall'ENTSO-E e dall'EU DSO di cui all'. 4.   L'autorità competente o l'altro soggetto designato a norma del paragrafo 1, lettera a), comunica le prassi nazionali all'ENTSO-E e all'EU DSO e fa sì che la Commissione ne sia debitamente informata entro il 1o luglio 2027.
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