Art. 5 · Responsabilità del nuovo fornitore di energia elettrica

Art. 5

Responsabilità del nuovo fornitore di energia elettrica

In vigore dal 14 apr 2026
Responsabilità del nuovo fornitore di energia elettrica Il nuovo fornitore di energia elettrica: a) verifica l'identità del cliente finale che chiede di cambiare fornitore; b) identifica il punto o i punti di contabilizzazione interessati dalla richiesta che risultano assegnati al cliente finale; c) assicura che all'inizio della fornitura un responsabile del bilanciamento si assuma la responsabilità del bilanciamento per il punto o i punti di contabilizzazione identificati; d) ottiene dal cliente finale l'autorizzazione a svolgere le attività preparatorie necessarie per la conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica; e) presenta una richiesta di registrazione all'amministratore del punto di misurazione, o al soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, per essere registrato come nuovo fornitore per il punto o i punti di contabilizzazione pertinenti alla data concordata e indicata nel nuovo contratto di fornitura con il cliente finale; f) riceve i dati di misurazione dall'amministratore dei dati misurati all'inizio della fornitura per garantire una fatturazione accurata; g) fatto salvo il diritto contrattuale, chiede all'amministratore del punto di misurazione, o al soggetto delegato se così disposto dagli Stati membri, di annullare qualsiasi processo di cambio di fornitore in corso se il cliente finale annulla il nuovo contratto di fornitura.
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