Art. 4 · Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato

Art. 4

Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato

In vigore dal 14 apr 2026
Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato 1.   Gli Stati membri assicurano la comunicazione delle prassi nazionali relative all'attuazione dei requisiti di interoperabilità e delle procedure per l'accesso ai dati richiesti per il passaggio del cliente finale da un fornitore all'altro, conformemente all', e assicurano che le prassi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri rendono facilmente accessibili a tutti i partecipanti al mercato e a tutti i clienti finali le informazioni sull'organizzazione del mercato nazionale riguardanti i ruoli e le responsabilità specifici di cui alla tabella I dell'allegato. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono l'identificazione dei soggetti che operano sul mercato nazionale in qualità di nuovo fornitore di energia elettrica, fornitore precedente e amministratore dei punti di misurazione. 4.   Gli Stati membri possono, se del caso, assegnare alcune o tutte le responsabilità dell'amministratore del punto di misurazione inerenti al cambio di fornitore a un soggetto diverso da quello designato a svolgere questo ruolo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, a condizione che tali disposizioni siano chiaramente indicate nella mappatura nazionale dei ruoli in conformità dell' del presente regolamento.
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