Art. 10 · Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO-E nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati

Art. 10

Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO-E nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati

In vigore dal 14 apr 2026
Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO-E nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati 1.   Ai fini della cooperazione in materia di trasparenza dei dati, l'ENTSO-E e l'EU DSO svolgono i seguenti compiti: a) elaborano e pubblicano gli orientamenti di cui all' per assistere gli Stati membri nella comunicazione delle prassi nazionali; b) raccolgono le informazioni sulle prassi nazionali di attuazione del modello di riferimento comunicate dalle autorità competenti o dai soggetti designati dagli Stati membri in conformità dell'; c) pubblicano e tengono aggiornate in un archivio accessibile al pubblico le informazioni comunicate sulle prassi nazionali, ampliando l'archivio istituito per l'accesso ai dati di misurazione e consumo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162. 2.   L'ENTSO-E e l'EU DSO collaborano inoltre con la Commissione, conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162, per monitorare l'attuazione del modello di riferimento di cui al presente regolamento, tenendo conto di ulteriori sviluppi dovuti a cambiamenti normativi, di mercato o tecnologici.
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