Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 apr 2026
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato, punto 1), lettere a), b) e c), punto 4), punto 5), lettera c), punto 8), lettere a) e c), lettera f.i), lettera f.ii.B), lettera g.ii), lettera g.iv.B), e punto 11), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2026.
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