Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 apr 2026
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2219, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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