Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 2026
Il regolamento (UE) 1178/2011 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 20 è sostituito dal seguente: «20) “dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”: un dispositivo per l’addestramento, le prove e i controlli dei piloti il cui certificato di qualificazione include un profilo delle capacità dell’FSTD o un profilo delle capacità dell’FSTD assegnato, o un FSTD preesistente;» b) il punto 23 è sostituito dal seguente: «23) “guida delle prove di qualificazione (QTG)”: un documento elaborato per dimostrare che l’FSTD rispetta le tolleranze prescritte e i requisiti applicabili del documento o dei documenti di riferimento primari per il tipo di aeromobile o il gruppo di aeromobili simulato;»; c) sono aggiunti i punti da 26 a 43 seguenti: «26) “CS-FSTD”: le specifiche di certificazione per gli FSTD rilasciate dall’Agenzia in conformità all’allegato VII (parte ORA), norma ORA.FSTD.205; 27) “profilo delle capacità dell’FSTD (FCS)”: le informazioni annotate in un certificato di qualificazione FSTD che indicano le caratteristiche e i loro livelli di fedeltà, nonché l’aeromobile simulato da tale FSTD in conformità alle CS-FSTD, versione 1 o successiva; 28) “profilo delle capacità dell’FSTD assegnato (FCS assegnato)”: le informazioni annotate sul certificato di qualificazione FSTD che indicano le caratteristiche e i livelli di fedeltà, nonché l’aeromobile simulato da tale FSTD, se l’FSTD in questione non è stato qualificato in conformità alle CS-FSTD, versione 1; 29) “elenco delle specifiche degli equipaggiamenti (ESL)”: elenco che fa parte della qualificazione FSTD e reca informazioni accurate ed esaustive in merito alla qualificazione del dispositivo e alla sua base di qualificazione, agli equipaggiamenti installati, alle capacità e alle specifiche; 30) “documento di riferimento primario (PRD)”: la specifica tecnica o la serie di specifiche tecniche utilizzata per stabilire la base di qualificazione di un FSTD; 31) “valutazione iniziale”: la prima valutazione eseguita dall’autorità competente per determinare se le prestazioni di un FSTD sono conformi alla base di qualificazione pertinente; 32) “dati di convalida”: i dati delle prove di volo e a terra, i dati tecnici e le altre fonti applicabili utilizzati per confermare in modo oggettivo che l’FSTD riproduce le caratteristiche statiche e dinamiche di manovra e prestazione dell’aeromobile simulato e dei suoi sistemi pertinenti; 33) “verifica”: nel contesto degli FSTD, il processo volto a garantire che un FSTD soddisfi i requisiti tecnici di qualificazione applicabili; 34) “valutazione periodica”: la valutazione periodica eseguita dell’autorità competente, dopo la valutazione iniziale, per stabilire se le prestazioni di un FSTD continuano a essere conformi alla base di qualificazione pertinente; 35) “valutazione speciale”: qualsiasi valutazione di un FSTD eseguita dall’autorità competente che non sia la valutazione iniziale e le valutazioni periodiche; 36) “obiezione”: nel contesto degli FSTD, il rilevamento di una non conformità di un FSTD ai requisiti applicabili della relativa base di qualificazione; 37) “modifica”: nel contesto degli FSTD, una modifica di un FSTD; 38) “convalida”: nel contesto degli FSTD, il processo di valutazione delle capacità di un FSTD per l’addestramento, le prove e i controlli; 39) “FSTD preesistente”: FSTD il cui certificato di qualificazione non comprende un FCS o un FCS assegnato ed è uno dei seguenti: a) per i velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD); b) per gli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT); 40) “gruppo di aeromobili”: nel contesto degli FSTD, aeromobili che hanno caratteristiche operative e di manovra simili; 41) “mappa dei dati di convalida”: un documento che identifica, in un formato a matrice, la fonte o le fonti dei dati per tutte le verifiche oggettive di un FSTD prescritte, unitamente alle motivazioni o spiegazioni applicabili; 42) “relazione tecnica”: documento prodotto dal costruttore dell’FSTD per descrivere i dati e i metodi utilizzati per progettare l’FSTD e verificarlo a fronte della base di qualificazione applicabile; 43) “fly-out”: volo simulato effettuato da un pilota debitamente qualificato durante lo svolgimento delle prove di funzionalità e delle verifiche soggettive di un FSTD contenute nella guida base per le prove di qualificazione (MQTG).»; 2) all’articolo 10 ter sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2.   Quando riemettono certificati di qualificazione FSTD in conformità ai requisiti dell’allegato VI (parte ARA) per gli FSTD che erano qualificati in conformità alle specifiche di certificazione applicabili prima del 30 aprile 2028, gli Stati membri e l’AESA: a) su richiesta del titolare del certificato, compilano la sezione “Profilo delle capacità dell’FSTD (FCS)” del certificato: i) nel caso degli FFS qualificati in conformità alla JAR-STD 1A, modifica 3, o alla JAR-STD 1H, versione iniziale o successiva, nel caso degli FTD di livello 2 (FTD 2) e di livello 3 (FTD 3) qualificati in conformità alla JAR-STD 2A, versione iniziale, o alla JAR-STD 2H, versione iniziale o successiva, e nel caso degli FNPT qualificati in conformità alla JAR-STD 3A, modifica 1, o alla JAR-STD 3H, versione iniziale o successiva, con uno degli elementi seguenti: 1) un FCS assegnato in conformità all’allegato VI (parte ARA), appendice IX; 2) l’FCS, previa valutazione dell’FSTD in conformità alle CS-FSTD applicabili a decorrere dal 30 aprile 2028; ii) nel caso degli FFS, FTD 2, FTD 3 e FNPT diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), con uno degli elementi seguenti: 1) un FCS assegnato in conformità all’allegato VI (parte ARA), appendice IX, previa valutazione dell’FSTD in conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a), punto i), a seconda dei casi; 2) l’FCS, previa valutazione dell’FSTD in conformità alle CS-FSTD applicabili a decorrere dal 30 aprile 2028; iii) nel caso degli FTD di livello 1 (FTD 1), l’FCS, previa valutazione dell’FSTD in conformità alle CS-FSTD applicabili a decorrere dal 30 aprile 2028; iv) nei casi in cui un FSTD sia stato qualificato avvalendosi di condizioni speciali in conformità all’allegato VI (parte ARA), norma ARA.FSTD.100, lettera h), punto 1, previa valutazione dell’FSTD in conformità alle CS-FSTD applicabili a decorrere dal 30 aprile 2028; b) in tutti gli altri casi, se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iv): i) riemettono il certificato di qualificazione FSTD senza compilare la sezione “Profilo delle capacità dell’FSTD (FCS)”; ii) quando riemettono certificati di qualificazione FSTD per i BITD, includono le specifiche FSTD di cui all’allegato VI (parte ARA), appendice IV, applicabili fino al 29 aprile 2028; c) prima di riemettere un certificato di qualificazione FSTD con un FCS in conformità alla lettera a), informano il richiedente dell’esito della nuova valutazione. 3.   Quando agiscono in conformità al paragrafo 2, lettera a), nei casi in cui un FSTD è qualificato per più tipi e livelli di qualificazione FSTD che simulano lo stesso tipo di aeromobile, gli Stati membri e l’AESA uniscono tali certificati di qualificazione FSTD in un unico certificato di qualificazione FSTD con un FCS o un FCS assegnato. In tali casi gli Stati membri e l’AESA adottano le misure seguenti: a) se un FSTD soddisfa la base di qualificazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), intraprendono una delle azioni seguenti: i) selezionano il livello di fedeltà più elevato per ciascuna caratteristica, risultante dal confronto dell’FCS assegnato per ciascuna qualificazione; ii) se il titolare del certificato FSTD presenta domanda di FCS, determinano l’FCS previa valutazione dell’FSTD; b) se un FSTD non soddisfa la base di qualificazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), per ciascun certificato di qualificazione lo Stato membro e l’AESA rilasciano il certificato di qualificazione FSTD con un FCS o un FCS assegnato, determinato in conformità al paragrafo 2, lettera a), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi. 4.   Gli Stati membri e l’AESA sostituiscono, entro il 30 ottobre 2029, i certificati di qualificazione FSTD esistenti con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA), appendice IV, a condizione che abbiano ricevuto e riesaminato quanto segue: a) l’ESL; b) una dichiarazione attestante che l’organizzazione ha stabilito la conformità alla parte ORA, capitolo FSTD, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/781 della Commissione (*1). Quando sostituiscono i certificati di qualificazione FSTD esistenti in conformità al presente paragrafo, primo comma, gli Stati membri e l’AESA agiscono in conformità al paragrafo 2. Quando gli Stati membri e l’AESA rilasciano il certificato di qualificazione FSTD in conformità al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA), appendice IV, l’ESL elaborato per tale certificato FSTD diventa parte integrante della qualificazione FSTD. 5.   I titolari di certificati di qualificazione FSTD elaborano un ESL per ciascun certificato di qualificazione FSTD diverso da quello per i BITD e lo trasmettono all’autorità competente, unitamente a una dichiarazione attestante che l’organizzazione ha stabilito la conformità all’allegato VII (parte ORA), capitolo FSTD, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/781, nei seguenti casi: a) quando richiedono la riemissione del certificato in conformità ai requisiti dell’allegato VII (parte ORA); b) quando l’FSTD è destinato a essere utilizzato per l’esecuzione dell’addestramento a norma dell’allegato I (parte FCL) del presente regolamento o dei requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012, in conformità a un programma di addestramento nuovo o modificato; c) entro il 30 aprile 2029. 6.   Un certificato di qualificazione BITD rimane valido fatte salve le valutazioni periodiche eseguite dall’autorità competente ogni 3 anni. 7.   I requisiti del presente regolamento che comprendono un riferimento ai tipi e ai livelli di FSTD si applicano agli FSTD con FCS o FCS assegnato in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.036. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/781, dell’8 aprile 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti applicabili ai dispositivi di addestramento al volo simulato e all’uso di tali dispositivi per l’addestramento, le prove e i controlli dei piloti (GU L, 2026/781, 10.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/781/oj.»;" 3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 5) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 6) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
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