Art. 6
Processo decisionale
In vigore dal 7 apr 2026
Processo decisionale
1. Per quanto possibile, il comitato EHDS adotta le posizioni, i contributi scritti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso.
2. Se non è possibile raggiungere un consenso, si procede a una votazione su richiesta di uno dei membri del comitato EHDS o di un copresidente del comitato. In caso di votazione, l’esito della votazione è deciso a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti al momento in cui i copresidenti procedono alla votazione. Ogni Stato membro dispone di un voto.
3. Gli Stati membri assenti alle riunioni del comitato EHDS possono delegare il proprio voto a un altro Stato membro affinché voti per loro conto.
4. Il rappresentante della Commissione di cui all’ non ha diritto di voto.
Storico versioni
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