Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

In vigore dal 7 apr 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato: (1) all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I controlli in loco possono essere effettuati a distanza, utilizzando tecnologie adeguate, a condizione che tali controlli assicurino un livello di garanzia equivalente a quello dei controlli in loco.» ; (2) all’articolo 40 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Gli Stati membri possono modificare i loro programmi POSEI per l’anno 2026 senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1 se modificano i loro piani strategici della PAC per trasferire parte dell’importo di tali piani accantonato per le loro regioni ultraperiferiche, che fa parte dell’importo assegnato per l’esercizio finanziario 2027 per lo sviluppo rurale a norma dell’allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ai programmi POSEI conformemente all’articolo 103, paragrafo 6, di tale regolamento. Tali modifiche devono essere debitamente descritte e giustificate. Esse comprendono un aggiornamento del prospetto finanziario generale indicativo annuo di cui all’articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013, e un elenco aggiornato degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento. Gli Stati membri notificano la modifica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 ed entro il 30 maggio 2026. Entro 30 giorni la Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell’Unione, in particolare all’articolo 4 del regolamento (UE) n 228/2013, fatti salvi gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). La modifica del programma POSEI diventa applicabile alla fine del termine di 30 giorni o dopo che la modifica notificata è stata adeguatamente corretta se la Commissione ha informato gli Stati membri dell’inosservanza della legislazione dell’Unione, a condizione che la modifica del piano strategico della PAC sia stata precedentemente approvata. Le modifiche riguardanti il sostegno alla produzione locale e il regime specifico di approvvigionamento si applicano ai pagamenti effettuati ai beneficiari dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027. (*1)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).»."
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