Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 mar 2026
1.   In seguito all’analisi dei campioni di cui all’, gli Stati membri trasmettono all’Autorità i risultati delle analisi dei residui di antiparassitari avvalendosi della «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e della più recente versione aggiornata degli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche». 2.   Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 1 nel formato elettronico previsto dall’Autorità. 3.   Essi trasmettono i risultati delle analisi dei campioni prelevati nel 2027, 2028 e 2029 rispettivamente entro il 31 agosto 2028, 2029 e 2030. 4.   Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
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