Art. 3 · Notifiche e controlli

Art. 3

Notifiche e controlli

In vigore dal 31 mar 2026
Notifiche e controlli 1.   Entro il 31 gennaio 2027 la Francia notifica alla Commissione quanto segue: a) i quantitativi di vino esclusi dal mercato per ciascuna regione e ciascun tipo di vino ammissibile, suddivisi per colore e specificando se il vino beneficia o meno di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta; b) i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento; c) il sostegno finanziario dell’Unione concesso a norma dell’, paragrafo 1. 2.   La notifica alla Commissione di cui al presente articolo è effettuata in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4). 3.   In relazione alla distillazione eccezionale in caso di crisi di cui al presente regolamento, le autorità competenti francesi effettuano controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili per l’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi.
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