Art. 3
Notifiche e controlli
In vigore dal 31 mar 2026
Notifiche e controlli
1. Entro il 31 gennaio 2027 la Francia notifica alla Commissione quanto segue:
a)
i quantitativi di vino esclusi dal mercato per ciascuna regione e ciascun tipo di vino ammissibile, suddivisi per colore e specificando se il vino beneficia o meno di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta;
b)
i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento;
c)
il sostegno finanziario dell’Unione concesso a norma dell’, paragrafo 1.
2. La notifica alla Commissione di cui al presente articolo è effettuata in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).
3. In relazione alla distillazione eccezionale in caso di crisi di cui al presente regolamento, le autorità competenti francesi effettuano controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili per l’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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