Art. 1 · Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali

Art. 1

Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali

In vigore dal 31 mar 2026
Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali 1.   Un sostegno finanziario dell’Unione per un importo complessivo di 40 000 000 di EUR è messo a disposizione della Francia per sostenere la misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi di cui all’, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è stanziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e garantisce che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 3.   Le spese sostenute dalla Francia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per la misura di cui all’ sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2026.
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