Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

In vigore dal 30 mar 2026
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato: a) il punto 21 è sostituito dal seguente: «21) “filiazione”: una filiazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b), del presente paragrafo, che include, ove opportuno, gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l’articolo 12 septies, paragrafo 3, del presente regolamento;» ; b) il punto 24 bis è sostituito dal seguente: «24 bis) “entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante che il Comitato o l’autorità nazionale di risoluzione, conformemente all’articolo 8 del presente regolamento, ha individuato come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un’azione di risoluzione;» ; c) al punto 24 ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o enti finanziari o l’organismo centrale siano un’entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;» ; d) sono inseriti i punti seguenti: «24 quinquies) “G-SII non UE”: un G-SII non UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013; 24 sexies) “soggetto G-SII”: un soggetto G-SII come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 136, del regolamento (UE) n. 575/2013;» ; e) il punto 49 è sostituito dal seguente: «49) “passività sottoponibili al bail-in”: le passività, comprese quelle di scadenza o ammontare incerti, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un’entità di cui all’ e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo 27, paragrafo 3;» ; f) è inserito il punto seguente: «49 bis bis) “passività di scadenza o ammontare incerti”: le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita e la cui scadenza o il cui ammontare sono incerti;» ; g) il punto 49 ter è sostituito dal seguente: «49 ter) “strumenti subordinati ammissibili”: strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;» ; h) è inserito il punto seguente: «50 bis) “autorità designata”: un’autorità designata come definita all’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;» ; 2) all’articolo 4 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Gli Stati membri informano il Comitato quanto prima della loro eventuale richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013. A seguito della comunicazione effettuata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e prima che sia istituita una cooperazione stretta, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni sulle entità e sui gruppi stabiliti nel loro territorio che il Comitato può richiedere per prepararsi ai compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e dall’Accordo.» ; 3) all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Qualsiasi riferimento alle autorità designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera e), all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3, lettera j), all’articolo 65, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 70, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) va letto come riferimento al Comitato in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. (*1)  Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;" 4) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Nell’eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafi 6, 8, 10, terzo comma, 11 bis, 12 e 13, all’articolo 10, paragrafi da 1 a 10, all’articolo 10 bis, agli articoli da 11 a 14, all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 16, all’articolo 18, paragrafi 1, 1 bis, 2, 5 e 6, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all’articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all’articolo 21, paragrafi 9 e 10, all’articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6, agli articoli 23 e 24, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all’articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, terzo comma, e quarto comma, prima, terza e quarta frase, all’articolo 30, paragrafi 2 ter e 2 quater, all’articolo 30 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 32 e all’articolo 79, paragrafi 1, 2, 7 e 8, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione ai gruppi e alle entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato eserciti tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione alle entità e ai gruppi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabiliti nel loro territorio. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’articolo 9, l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 1. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al decorrere degli effetti della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che la responsabilità dell’esecuzione dei compiti in relazione alle entità e ai gruppi stabiliti nel loro territorio, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sia rinviata alle autorità nazionali di risoluzione, nel qual caso il primo comma del presente paragrafo non è più applicabile. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» ; 5) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.» ; b) il paragrafo 10 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione e, ove opportuno, le entità soggette a liquidazione.» ; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Nell’individuare le misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, il Comitato può seguire un approccio commisurato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali e linee di business principali, della sua importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato tiene debitamente conto dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica, e del suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «11 bis.   Qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un’entità in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, o laddove si applichi l’articolo 22, paragrafo 5, il Comitato non adotta un piano di risoluzione per tale entità o non include più tale entità nel piano di risoluzione di gruppo.» ; 6) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La valutazione di cui al terzo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell’intero gruppo.» ; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un’entità o di un gruppo effettuata in conformità del paragrafo 3 o 4, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina che vi sono impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in cooperazione con le autorità competenti, indirizzata all’entità o all’impresa madre che analizza gli impedimenti rilevanti all’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione valuta l’impatto sul modello di business dell’entità o del gruppo e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 10.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis.   Se conclude che le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre interessata riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, il Comitato, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale designata, adotta una decisione. Tale decisione indica che il Comitato ha valutato che le misure proposte sono adeguate a ridurre con efficacia o rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all’entità, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare le misure proposte.» ; d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Se conclude che le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale designata, adotta una decisione. Tale decisione indica che il Comitato ha valutato che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all’entità, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11. Nell’individuare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall’entità o dell’impresa madre interessata non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell’effetto delle misure sull’attività dell’entità o dell’impresa madre interessata, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell’Unione nel suo complesso. Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull’entità o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l’impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.» ; 7) l’articolo 10 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se un’entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di dare istruzione all’autorità nazionale di risoluzione di vietare a un’entità di distribuire più dell’ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement — “M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Se un’entità soggetta a risoluzione, o un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione, non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, il Comitato applica i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dalla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. Si applica l’articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE. Il Comitato include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma del presente paragrafo nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento. L’entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.» ; 8) all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Il Comitato è responsabile della concessione delle autorizzazioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Comitato trasmette una decisione all’entità interessata.» ; 9) all’articolo 12 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dal Comitato e come da esso stabilito a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.» ; 10) l’articolo 12 quater è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Le entità soggette a risoluzione includono i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili solo se tale inclusione è stata autorizzata dal Comitato in conformità del paragrafo 1 ter e se tali depositi soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) i depositi soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma; b) i depositi non sono detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese; c) i depositi sono depositi a termine con scadenza originaria di almeno un anno e non conferiscono al titolare il diritto al rimborso anticipato neanche quando il rimborso anticipato è soggetto al pagamento di una penale; d) la documentazione contrattuale pertinente fa esplicito riferimento a quanto segue: i) l’intenzione dell’entità soggetta a risoluzione di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili; ii) l’esclusione dei depositi da qualsiasi rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2014/49/UE. 1 ter.   Il Comitato può autorizzare l’entità soggetta a risoluzione a includere, integralmente o parzialmente, i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili se ha accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il Comitato si aspetta che tali depositi non siano totalmente o parzialmente esclusi dal bail-in ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, o non siano ceduti interamente a un ricevente con una cessione parziale; b) il Comitato ha concluso che l’inclusione non costituisce, o non è suscettibile di costituire, un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, in particolare tenuto conto dell’impatto sulla possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione. Il Comitato revoca l’autorizzazione se conclude che una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta. In tal caso, l’entità soggetta a risoluzione cessa di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili.» ; b) ai paragrafi 4 e 5, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»; c) al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all’articolo 12 septies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui, a causa dell’obbligo dell’entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:» ; d) il paragrafo 8 è così modificato: i) al primo comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»; ii) al secondo comma, lettera c), il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetto G-SII»; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   Il Comitato può consentire all’entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo; b) le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.» ; 11) l’articolo 12 quinquies è così modificato: a) al paragrafo 2 bis, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;» b) al paragrafo 3, ottavo comma, l’espressione «funzioni economiche essenziali» è sostituito dall’espressione «funzioni essenziali»; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede principalmente l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è almeno pari: a) al 16 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e b) al 4,75 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b). Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione.» ; d) al paragrafo 6, ottavo comma, l’espressione «funzioni economiche essenziali» è sostituito dall’espressione «funzioni essenziali»; 12) all’articolo 12 sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, di un’entità soggetta a risoluzione che è un soggetto G-SII è costituito da quanto segue:» ; 13) l’articolo 12 octies è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un’entità di cui all’, lettera b), o a un ente finanziario di cui all’, lettera c), che è una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione ma che non è un’entità soggetta a risoluzione.» ; ii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell’Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.» ; iii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter), lettera b), gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un’entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.» ; b) al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell’Unione o un’impresa madre nell’Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione, se costituito a norma dell’articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell’Unione o, su base consolidata, l’impresa madre nell’Unione rispettano l’obbligo di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento emettendo strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, a favore di uno dei seguenti soggetti: a) l’impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo; b) le filiazioni di tale impresa madre capogruppo stabilite nello stesso paese terzo; c) altre entità alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo.» ; 14) l’articolo 12 decies è sostituito dal seguente: «Articolo 12 decies Deroga per un organismo centrale o per gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale Il Comitato può derogare in tutto o in parte all’applicazione dell’articolo 12 octies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio o ente finanziario affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’ente creditizio o ente finanziario e l’organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione; b) gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati o enti finanziari permanentemente sono pienamente garantiti dall’organismo centrale; c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti; d) in caso di deroga per un ente creditizio o ente finanziario che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell’organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente; e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 3; e f) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente in caso di risoluzione.» ; 15) l’articolo 12 duodecies è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il Comitato può fissare un adeguato periodo transitorio, non superiore a tre anni, affinché le entità possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies o i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, laddove il rispetto di tali requisiti senza un periodo transitorio non sarebbe proporzionato. Il Comitato può stabilire livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità devono conformarsi a una data fissata dal Comitato. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito. 2.   In deroga al paragrafo 1, il periodo transitorio fissato dal Comitato per le entità la cui strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione dell’azione di risoluzione non supera i quattro anni. Se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, il Comitato può fissare un periodo transitorio più lungo, fino a un massimo di sei anni. Il Comitato può stabilire livelli-obiettivo intermedi per il requisito di cui all’articolo 12 quinquies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità devono conformarsi a una data fissata dal Comitato. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.» ; b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in cui il Comitato ha applicato lo strumento del bail-in; o» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I requisiti di cui all’articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l’entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l’entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.» ; d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   In deroga all’articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione o conversione di cui all’articolo 21. 6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, il Comitato comunica all’entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell’articolo 12 septies o dell’articolo 12 octies, a seconda dei casi.» ; 16) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Misure di intervento precoce 1.   La BCE prende in considerazione senza indebito ritardo e, se del caso, applica misure di intervento precoce se un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a): a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni: i) l’entità non ha adottato le misure correttive richieste dalla BCE, comprese le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013; ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi di tale entità; b) viola i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies; oppure c) viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, uno qualsiasi dei requisiti di cui al titolo II della direttiva 2014/65/UE oppure agli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). La BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo, è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ai fini del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, il Comitato o l’autorità competente come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE informa senza ritardo la BCE della violazione o probabile violazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono: a) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di intraprendere uno dei seguenti interventi: i) attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; oppure ii) aggiornare il piano di risanamento in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati; b) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di convocare un’assemblea degli azionisti dell’entità, o la convocazione diretta da parte della BCE ove l’organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo, e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione; c) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori; d) l’obbligo di modificare la struttura giuridica dell’entità; e) l’obbligo di rimuovere, o sostituire conformemente all’articolo 13 bis, l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione dell’entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone; f) la nomina di uno o più amministratori temporanei dell’entità in conformità dell’articolo 13 ter; g) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di preparare un piano che quest’ultima può attuare nel caso in cui decida di avviare una liquidazione volontaria delle sue attività. 3.   La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate di cui al paragrafo 2 secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell’entità. 4.   Per ciascuna delle misure di intervento precoce di cui al paragrafo 2, la BCE stabilisce un termine di attuazione strettamente limitato al tempo necessario per attuare la misura in questione in condizioni ragionevoli. La BCE effettua una valutazione dell’efficacia della misura immediatamente dopo la scadenza del termine e condivide tale valutazione con il Comitato. Qualora la valutazione concluda che le misure di intervento precoce non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, la BCE può effettuare una valutazione per stabilire se la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta. 5.   Per i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti, la BCE rappresenta le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2014/59/UE. Per i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica tempestivamente alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo. (*2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj)»;" 17) al capo 2 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 13 bis Sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i suoi singoli membri, sono nominati conformemente al diritto nazionale e dell’Unione e tali nomine sono soggette all’approvazione della BCE. Articolo 13 ter Amministratore temporaneo 1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la BCE può nominare uno o più amministratori temporanei, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che: a) sostituiscano temporaneamente l’organo di amministrazione dell’entità; oppure b) affianchino temporaneamente l’organo di amministrazione dell’entità. All’atto della nomina dell’amministratore temporaneo, la BCE specifica se tale nomina avviene ai fini del primo comma, lettera a) o b). Ai fini del primo comma, lettera b), all’atto della nomina la BCE specifica ruolo, doveri e poteri dell’amministratore temporaneo unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’entità di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. La BCE rende pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’entità. Gli amministratori temporanei possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per l’esercizio delle loro funzioni e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l’amministratore temporaneo possieda tali conoscenze, competenze ed esperienza e soddisfi tali requisiti è parte integrante della decisione di nominare tale amministratore temporaneo. 2.   All’atto della nomina la BCE specifica i poteri dell’amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’entità. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’entità sono conformi al diritto societario applicabile. La BCE può adeguare tali poteri in caso di mutamento delle circostanze. 3.   All’atto della nomina la BCE specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere: a) l’accertamento della situazione finanziaria dell’entità; b) la gestione dell’attività, in toto o in parte, dell’entità al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria; c) l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’entità; d) la garanzia dell’osservanza, da parte dell’entità, degli obblighi di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 13 quater, paragrafo 4, primo comma, o all’articolo 13 quater, paragrafo 5. All’atto della nomina la BCE specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo. 4.   La BCE ha la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. La BCE può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La BCE può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo. 5.   La BCE può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione della BCE. La BCE specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina dell’amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini. In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’entità e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione della BCE. 6.   Su richiesta della BCE l’amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’entità e agli atti compiuti durante il mandato stesso. L’amministratore temporaneo redige, in ogni caso, tale relazione alla fine del suo mandato. 7.   L’amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. La BCE può eccezionalmente prorogare una volta tale periodo per una durata proporzionata alle circostanze, se continuano a sussistere le condizioni per la nomina dell’amministratore temporaneo. Spetta alla BCE stabilire se sussistono tali condizioni e giustificare dinanzi agli azionisti una proroga del mandato dell’amministratore temporaneo. 8.   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti dal diritto societario nazionale o dell’Unione. 9.   Un amministratore temporaneo nominato conformemente ai paragrafi da 1 a 8 non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto dell’entità interessata ai sensi della normativa nazionale. Articolo 13 quater Preparazione della risoluzione 1.   Per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano senza ritardo al Comitato le informazioni seguenti: a) le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 che esse adottano o impongono di adottare a un’entità o a un gruppo; b) che, come indicato dall’attività di vigilanza, le condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono soddisfatte in relazione a un’entità o a un gruppo, a prescindere dall’applicazione di qualsiasi misura di intervento precoce; c) l’applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all’articolo 13 del presente regolamento o all’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato informa la Commissione delle notifiche ricevute a norma del primo comma. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in stretta cooperazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c). 2.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente invia al più presto una notifica al Comitato se ritiene che sussista il rischio concreto che si verifichi una o più delle circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, in relazione a un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o a un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. Tale notifica contiene: a) le motivazioni che l’hanno determinata; b) una panoramica delle misure al vaglio che eviterebbero il dissesto dell’entità interessata in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull’entità per quanto riguarda le circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, e i tempi previsti per l’attuazione di tali misure. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento della situazione dell’entità, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente nel caso di specie. Il Comitato può, in qualsiasi momento, rivalutare i tempi e adeguarli alle circostanze del caso. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione o rivalutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato monitorano, in stretta cooperazione, la situazione dell’entità, l’attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine la BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato si trasmettono a vicenda, senza ritardo, le informazioni pertinenti. Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma. 3.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato tutte le informazioni richieste da quest’ultimo che sono necessarie per l’espletamento di una qualsiasi delle azioni seguenti: a) aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione dell’eventuale risoluzione di un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o di un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni; b) esecuzione della valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15. Se tali informazioni non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, il Comitato e la BCE e tali autorità nazionali competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine la BCE, il Comitato, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle stesse, e le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre all’entità di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmettersi reciprocamente tali informazioni. 4.   Il Comitato ha il potere, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle stesse, di commercializzare presso potenziali acquirenti l’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o l’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, di disporne la commercializzazione, o di richiedere all’entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità: a) preparare la risoluzione di tale entità, fatti salvi i criteri specificati all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all’articolo 88 del presente regolamento; b) effettuare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Qualora, nell’esercizio del potere di cui al primo comma, decida di commercializzare direttamente l’entità presso potenziali acquirenti, il Comitato tiene debitamente conto delle circostanze del caso, in particolare delle eventuali misure preventive che potrebbero essere adottate da un sistema di garanzia dei depositi o delle eventuali misure che potrebbero essere adottate da un IPS, e del potenziale impatto dell’esercizio di tale potere sulla posizione generale dell’entità. 5.   Il Comitato ha il potere di imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di: a) chiedere all’entità interessata di mettere in atto le necessarie misure, compresa una piattaforma digitale, per la condivisione delle informazioni con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dal Comitato; b) elaborare un programma preliminare di risoluzione per l’entità interessata. Quando il Comitato esercita il potere di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, si applica l’articolo 88. 6.   La notifica preliminare da parte della BCE o della pertinente autorità nazionale competente a norma del paragrafo 1, primo comma, non è una condizione necessaria affinché il Comitato prepari la risoluzione dell’entità o eserciti i poteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7.   Il Comitato informa senza ritardo la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 3, 4 e 5. 8.   La BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente nei casi seguenti: a) quando vagliano l’ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un’entità o di un gruppo, nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c); b) quando vagliano l’ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5; c) durante l’attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b). La BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci. 9.   Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 84 ter, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.» ; 18) all’articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;» 19) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il Comitato avvia un’azione di risoluzione in relazione a un’impresa madre di cui all’, lettera b), tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1. Al fine di avviare un’azione di risoluzione, un’impresa madre di cui all’, lettera b), è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze: a) l’impresa madre soddisfa una o più delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), c) o d); b) l’impresa madre viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE.» ; 20) l’articolo 18 è così modificato: a) i paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 del presente articolo in relazione alle entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto; b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, per l’entità in questione, eviterebbero il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli; c) l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5. La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo è effettuata dalla BCE per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE o la pertinente autorità nazionale competente della sua intenzione di effettuare tale valutazione e solo se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua essa stessa tale valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo essere stata informata dal Comitato della sua intenzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. Laddove abbia valutato che l’entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente comunica senza ritardo la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato. La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva e in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di effettuare la sua valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente può inoltre comunicare al Comitato che ritiene soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b). Nel valutare le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la BCE, la pertinente autorità nazionale competente o il Comitato chiede al sistema di garanzia dei depositi o, se del caso, all’IPS di cui l’entità è membro, le informazioni più recenti disponibili che siano pertinenti per tale valutazione, compreso se il sistema di garanzia dei depositi o l’IPS possa evitare il dissesto. 1 bis.   Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma. 2.   Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di esercitare direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, il Comitato comunica senza ritardo la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente. 3.   La precedente adozione di una misura ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 13 del presente regolamento o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non costituisce una condizione per mettere in atto un’azione di risoluzione.» ; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1.» ; ii) il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico se il Comitato conclude che nessuno degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio nel caso in cui l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se il Comitato conclude che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio nel caso in cui l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato conclude che l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’entità con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente gli obiettivi della risoluzione che sono a rischio. Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all’entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile. Nell’effettuare la valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto dei costi della risoluzione e della procedura ordinaria di insolvenza e cerca di ridurre al minimo ed evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.» ; d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo oppure per quanto riguarda il ricorso proposto ad aiuti di Stato o aiuti del Fondo che non sono considerati compatibili con il mercato interno.» ; e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo, il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento. 12.   Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 84 ter, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.» ; 21) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Sostegno finanziario pubblico straordinario 1.   Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un’azione di risoluzione può essere concesso a un’entità di cui all’, in via eccezionale, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, solo nei seguenti casi: a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) un’acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all’entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi alcuna delle circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all’articolo 21, paragrafo 1; b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE; c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE; d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato concesso alle entità di cui all’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE. 2.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a): a) sono limitate alle entità solventi, come confermato dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente; b) hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente, per l’uscita dalle misure di sostegno, che indica chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per ciascuna di tali misure; c) sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e per preservare la stabilità finanziaria; e d) non sono utilizzate per compensare le perdite che l’entità ha accusato o rischia di accusare per almeno i 12 mesi successivi. La strategia predefinita di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non è divulgata fino a quando l’entità non esce dalle misure di sostegno in questione o fino a quando non è stata completata la valutazione di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014. 3.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del presente articolo, un’entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative attuali, una violazione dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell’Unione. Nel valutare se si sia verificata una violazione dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente non tiene conto delle violazioni alle quali sia stato posto efficace rimedio al momento della valutazione. Se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che è probabile che si verifichi una futura violazione dei requisiti di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 nei 12 mesi successivi, un’entità può, in via eccezionale, essere considerata solvente quando l’autorità competente stabilisce che la natura della violazione è a breve termine e che, per porvi rimedio, l’entità ha previsto misure correttive efficaci che la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ha giudicato credibili al momento della valutazione. 4.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera d), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente quantifica le perdite che l’entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente. Qualora non sia possibile effettuare tali verifiche o ispezioni entro un tempo ragionevole, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente può basare la quantificazione sullo stato patrimoniale dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente esegue la quantificazione il più vicino possibile alla data di concessione delle misure di sostegno e utilizzando le informazioni più recenti a sua disposizione. 5.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell’entità facendo fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell’Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, e confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo, l’acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l’acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all’entità interessata di far fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L’ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità interessata, calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. In circostanze eccezionali, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente può autorizzare che il limite del 2 % sia superato se ha dimostrato che è necessario e opportuno per l’attuazione delle misure di sostegno, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. Il limite è superato fino a un ammontare tale da non creare rischi per l’esecuzione tempestiva e credibile della strategia predefinita di uscita dalle misure di sostegno. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce alla Commissione l’analisi alla base della sua autorizzazione a superare il limite del 2 % ai fini di una potenziale valutazione degli aiuti di Stato. 6.   Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all’atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente chiede all’entità di presentare un piano di rimedio puntuale. Il piano di rimedio descrive i passi da intraprendere per uscire dalla misura di sostegno entro due anni e garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell’entità. Il piano di rimedio non limita in alcun momento il potere delle pertinenti autorità nazionali competenti di valutare o accertare se l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile, o se l’entità non rispetta il piano di rimedio, le autorità pertinenti valutano se l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. 7.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato dei risultati della sua valutazione volta ad accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), del presente articolo per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni.» ; 22) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se l’azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione, tenendo conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell’azione di risoluzione da parte del Comitato, adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, del presente regolamento, o, se precedente, entro la scadenza del periodo di 24 ore di cui all’articolo 18, paragrafo 7, quinto comma, del presente regolamento. Nello svolgimento dei compiti loro conferiti dall’articolo 18, le istituzioni dell’Unione mettono in atto accorgimenti di natura strutturale per garantire l’indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le funzioni incaricate dello svolgimento di tali compiti e altre funzioni, e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Non appena ritenga necessario ricorrere al Fondo, il Comitato contatta informalmente, tempestivamente e in modo riservato la Commissione per discutere del possibile ricorso al Fondo, compresi gli aspetti giuridici ed economici connessi al suo utilizzo. Una volta che è sufficientemente sicuro che il programma di risoluzione previsto comporterà il ricorso agli aiuti del Fondo, il Comitato comunica ufficialmente alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. Tale notifica contiene tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per effettuare le proprie valutazioni a norma del presente paragrafo e che sono in possesso del Comitato o che il Comitato ha la facoltà di ottenere in conformità del presente regolamento. Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, la Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorirebbe il beneficiario o qualsiasi altra impresa, al punto di risultare, nella misura in cui pregiudicherebbe gli scambi tra Stati membri, incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall’articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che sono in suo possesso, o che ha la facoltà di ottenere a norma del presente regolamento, e che la Commissione ritiene necessarie per effettuare tale valutazione. Nell’effettuare la sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE, di tutte le relative comunicazioni e linee guida pertinenti della Commissione, e di tutte le misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell’aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie. La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno e presenta tale decisione al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario e tiene conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell’azione di risoluzione da parte del Comitato. La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un’altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un’altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione. Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.» ; c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro o del Comitato, entro sette giorni dalla presentazione di tale domanda il Consiglio può, deliberando all’unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno, qualora tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine di sette giorni, la Commissione adotta una decisione sul caso.» ; 23) l’articolo 20 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «8 bis.   Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c), con una stima del valore delle attività fuori bilancio e del valore delle passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti nonché delle passività di scadenza o ammontare incerti.» ; b) al paragrafo 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi, nei casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 6, avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell’azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull’azione di risoluzione;» 24) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Comitato, deliberando a norma della procedura stabilita all’articolo 18, esercita il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis del presente articolo, in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione o conversione o, ove applicabile, della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione, che si verificano una o più delle circostanze seguenti:» ; — la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l’entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per i casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 18 bis.» ; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo, è effettuata dalla BCE per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, e dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, conformemente all’assegnazione dei compiti secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui al paragrafo 7 bis, eviterebbero il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.» ; d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a un’entità di cui a tale paragrafo, e anche le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, in relazione a tale entità o a un’entità appartenente allo stesso gruppo, si applica la procedura stabilita all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8. Il Comitato adotta un programma di risoluzione unico riguardante l’entità per la quale sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, nonché qualsiasi entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» ; 25) all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), siano utilizzati, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, le entità residue rimanenti dopo la cessione delle attività, dei diritti o delle passività e dopo l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, se del caso, sono liquidate in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Il primo comma del presente paragrafo non si applica laddove lo strumento del bail-in sia applicato agli enti soggetti a risoluzione per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), in combinazione con altri strumenti di risoluzione. Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, ove l’azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato può decidere di non esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 21, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se tali strumenti devono essere lasciati nell’entità residua e l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, unitamente alla liquidazione dell’entità residua, garantisca, sulla base della valutazione di cui all’articolo 20, che essi sostengano le perdite prima di qualsiasi altro creditore dell’ente soggetto a risoluzione.» ; 26) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) è stato fornito un contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in base alla valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15, del presente regolamento, da parte degli azionisti e dei detentori di pertinenti strumenti di capitale e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79 del presente regolamento, se del caso; b) il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in base alla valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15.» ; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   In casi straordinari il Comitato può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che: a) il Fondo ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 6 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b); e b) tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e che non sono state escluse dal bail-in ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, sono state svalutate o interamente convertite.» ; c) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13.   Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l’aggregato: a) se del caso, dell’importo del quale devono essere svalutate le passività sottoponibili al bail-in al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e b) se del caso, dell’importo per il quale le passività sottoponibili al bail-in devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1: i) dell’ente soggetto a risoluzione; oppure ii) dell’ente-ponte. 13 bis.   La valutazione di cui al paragrafo 13 stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in per le seguenti finalità: a) ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d); b) promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti o di passività di scadenza o ammontare incerti che non sono state svalutate o convertite, e per permettere all’ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE. Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all’articolo 26, l’importo di cui occorre svalutare le passività sottoponibili al bail-in tiene conto, all’occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.» ; 27) l’articolo 30 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater del presente articolo.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Il Comitato, il CERS, l’ABE, l’ESMA e l’EIOPA cooperano strettamente e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni. 2 ter.   La BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle sue funzioni, comprese le informazioni da essi raccolte conformemente allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. L’articolo 88, paragrafo 6, si applica a tutti gli scambi di informazioni summenzionati. 2 quater.   Le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi cooperano strettamente con il Comitato. Dette autorità designate, i sistemi di garanzia dei depositi e il Comitato si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni. Le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 88.» ; d) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Il Comitato si adopera per cooperare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi la European Financial Stability Facility (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in tutte le situazioni seguenti: a) nei casi straordinari di cui all’articolo 27, paragrafo 9, e qualora lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un’assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità stabilite in uno Stato membro partecipante; b) qualora il Comitato abbia stipulato per il Fondo un meccanismo di finanziamento ai sensi dell’articolo 74. 7.   Ove necessario, il Comitato conclude con la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti nonché le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi un memorandum d’intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi da 2 a 2 quater e del paragrafo 4 del presente articolo e dell’articolo 74, secondo comma, nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell’Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.» ; 28) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 30 bis Informazioni detenute da meccanismi centralizzati automatici 1.   Le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma dell’articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) forniscono al Comitato, su sua richiesta, informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un’entità di cui all’ del presente regolamento è l’unico o il principale partner bancario. 2.   Il Comitato richiede le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario e proporzionato ai fini dell’assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. 3.   Il Comitato condivide le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 con le autorità nazionali di risoluzione interessate nell’ambito dell’assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento. (*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;" 29) all’articolo 31 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, le autorità nazionali di risoluzione consultano il Comitato prima di agire a norma dell’articolo 86 della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione fissano un termine adeguato entro il quale il Comitato deve rispondere alla richiesta di consultazione, termine che non può essere inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della richiesta da parte dell’autorità nazionale di risoluzione. Se il Comitato non esprime il proprio parere entro tale termine o non ne chiede la proroga, si presume che non abbia osservazioni.» ; 30) all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.» ; 31) l’articolo 34 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Comitato può, avvalendosi appieno di tutte le informazioni già a disposizione della BCE, comprese le informazioni raccolte dai membri del SEBC a norma dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, o di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti, del CERS, dell’ABE, dell’ESMA o dell’EIOPA, esigere, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle autorità nazionali di risoluzione, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti, secondo la procedura e nella forma richieste dal Comitato, da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:» ; b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Il Comitato, la BCE, i membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d’intesa che stabilisca la procedura che disciplina lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale. 6.   Le autorità nazionali competenti, la BCE, i membri del SEBC, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili al momento della richiesta. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE e altri membri del SEBC, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.» ; 32) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 41 bis Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni del Comitato che impongono una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.» ; 33) l’articolo 43 è così modificato: a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente: «a bis) il vicepresidente nominato conformemente all’articolo 56;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni membro, inclusi il presidente e il vicepresidente, dispone di un solo voto.» ; 34) l’articolo 45 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trasparenza e responsabilità» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il Comitato pubblica le sue politiche, i suoi orientamenti, le sue istruzioni generali e i documenti di lavoro dei suoi servizi sulla risoluzione in generale e sulle pratiche e metodologie di risoluzione da applicare nell’ambito dell’SRM, purché tale pubblicazione non comporti la divulgazione di informazioni riservate. Tale obbligo di pubblicazione non si applica ai documenti contenenti orientamenti o istruzioni destinati a gruppi interni per la risoluzione o ad altri documenti preparati esclusivamente ai fini dello scambio di informazioni a livello interno nell’ambito dell’SRM.» ; 35) all’articolo 50, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) nomina un contabile e un revisore interno, soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che sono funzionalmente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni;» 36) l’articolo 53 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai quattro membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce ogniqualvolta è necessario.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), garantiscono la coerenza, l’adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione adottati dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.» ; 37) l’articolo 54 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato in sessione esecutiva:» ; ii) è inserita la lettera seguente: «f) svolge consultazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 bis in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali e a qualsiasi altro strumento di applicazione generale nell’ambito dell’SRM che stabilisce le modalità con cui il Comitato prevede di attuare il presente regolamento.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettera f), si applica la procedura seguente: a) il Comitato in sessione esecutiva presenta un progetto di strumento al Comitato in sessione plenaria; b) il Comitato in sessione plenaria provvede affinché i membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), siano consultati in merito al progetto di strumento; c) il Comitato in sessione esecutiva esamina le eventuali osservazioni formulate nell’ambito della consultazione di cui alla lettera b); d) a seguito dell’esame delle osservazioni, il Comitato in sessione esecutiva trasmette la sua valutazione di tali osservazioni al Comitato in sessione plenaria per discussione; e) il Comitato in sessione esecutiva decide in merito alla versione definitiva dello strumento a seguito della discussione di cui alla lettera d) e dopo aver tenuto debitamente conto di tutte le osservazioni ricevute. Il Comitato in sessione esecutiva fornisce al Comitato in sessione plenaria motivazioni adeguate per le scelte effettuate riguardo allo strumento di cui al primo comma del presente paragrafo. Una sintesi di tali motivazioni è pubblicata nella relazione annuale del Comitato di cui all’articolo 45, paragrafo 2.» ; 38) all’articolo 55, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice. 2.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.» ; 39) l’articolo 56 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) della stesura del progetto preliminare di bilancio e del progetto di bilancio del Comitato a norma dell’articolo 61, e dell’esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell’articolo 63;» b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Tale mandato non è rinnovabile.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori e finché questi ultimi non abbiano assunto le loro funzioni conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.» ; d) il paragrafo 8 è soppresso; 40) l’articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Elaborazione del bilancio 1.   Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente redige il progetto preliminare di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato, unitamente a un progetto di tabella dell’organico per l’esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria. Il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto preliminare di bilancio del Comitato unitamente al progetto di tabella dell’organico. 2.   Sulla base del progetto preliminare di bilancio adottato dal Comitato in sessione plenaria, il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria per adozione. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto di bilancio trasmesso dal presidente e adotta il bilancio finale del Comitato unitamente alla tabella dell’organico.» ; 41) all’articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il Comitato in sessione plenaria è responsabile dell’adozione di norme di controllo interno e dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.» ; 42) all’articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per raggiungere il livello-obiettivo fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la raccolta dei contributi ex ante calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi ex ante a norma dell’articolo 70 per un massimo di tre anni al fine di garantire che l’importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Se i mezzi finanziari disponibili rappresentano meno dei due terzi del livello-obiettivo, i contributi sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole non superiore a sei anni. Tuttavia, se la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 20 % del livello-obiettivo del Fondo e i mezzi finanziari disponibili sono scesi a meno di due terzi del livello-obiettivo, i contributi ex ante resi necessari da tale erogazione sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro 10 anni. Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione ex ante tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici.» ; 43) l’articolo 70 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell’articolo 76, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo ove sia necessario ricorrere al Fondo a norma dell’articolo 76. Qualora un’entità cessi di rientrare nell’ambito di applicazione dell’, il Comitato cancella gli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la garanzia reale a sostegno di tali impegni è restituita. Tenuto conto della necessità di preservare o ripristinare un livello adeguato di mezzi finanziari disponibili nel Fondo, nei casi di cui al secondo comma il Comitato ha il potere, in seguito alla cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili, di determinare un importo che l’entità di cui al secondo comma versa come contributo al Fondo nella forma, nei termini e nei tempi stabiliti nella decisione del Comitato. Il contributo di cui al terzo comma non supera l’importo degli impegni di pagamento irrevocabili cancellati a norma del secondo comma.» ; 44) all’articolo 71, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo specificato all’articolo 69.» ; 45) all’articolo 74 è aggiunto il comma seguente: «Il Comitato informa la Commissione e la BCE non appena ritenga che potrebbe essere necessario attivare i meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo conformemente al presente articolo, e fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.» ; 46) l’articolo 76 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) pagare gli indennizzi agli azionisti e ai creditori, o al sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 6, se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 16;» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 3, è annullata qualsiasi remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, dei membri attuali e degli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione per i periodi precedenti al dissesto dell’ente che non sia stata corrisposta o conferita prima della decisione di avviare un’azione di risoluzione. La remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, conferita o corrisposta, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, ai membri attuali e agli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza è restituita o rimborsata da tali membri ed ex membri, tranne se dimostrano di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabili di tale condotta. Il presente paragrafo non si applica alla remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, disciplinata da un contratto collettivo.» ; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti dell’entità residua per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dei paragrafi 1 e2 del presente articolo in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto. 6.   I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all’articolo 22, paragrafo 6, del presente regolamento, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso grado di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell’articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.» ; 47) l’articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione 1.   Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un’azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato versi gli importi seguenti: a) se si applica lo strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, l’importo di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’ente soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 27, paragrafo 13, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell’ambito di applicazione del bail-in; b) se si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, il che determina l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione: i) l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e il Comitato sia giunto alla conclusione che a tali depositi o passività si applicano le circostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e qualora la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), per il ricorso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non sia raggiunta attraverso il contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione fornito dagli azionisti e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, l’importo versato dal sistema di garanzia dei depositi è il seguente: a) l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente. Dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al primo comma, l’ente soggetto a risoluzione si astiene dall’acquisire quote in altre imprese e dall’effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, nonché dal condurre altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi. 3.   Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati nell’applicazione dello strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione, il sistema di garanzia dei depositi cede al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano. Il sistema di garanzia dei depositi commercializza le azioni o gli altri titoli di proprietà di cui al primo comma in modo aperto e trasparente. Siffatta vendita non fornisce una rappresentazione errata di tali azioni o titoli né discrimina i potenziali acquirenti ed è effettuata a condizioni commerciali. 4.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in a norma del paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato ai fini della soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il valore totale delle attività dell’ente soggetto a risoluzione su base individuale non supera gli 80 miliardi di EUR; b) l’ente soggetto a risoluzione, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, non è stato identificato come entità soggetta a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione; c) gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione e le passività che non sono più considerate passività ammissibili perché non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stati utilizzati integralmente per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione, ad eccezione delle passività ammissibili in relazione alle quali il Comitato ritiene che si applichino le circostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del presente regolamento; d) il livello del requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, per l’ente soggetto a risoluzione è almeno pari al livello di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 5 bis; e) l’ente soggetto a risoluzione non ha violato il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), compresi i corrispondenti livelli-obiettivo intermedi stabiliti a norma dell’articolo 12 duodecies, paragrafi 1 e 2, per due trimestri consecutivi nel periodo di quattro anni che termina alla data precedente il primo giorno dei tre trimestri interi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione. Ai fini del primo comma, lettera e), del presente paragrafo, laddove la BCE o la pertinente autorità nazionale competente o il Comitato abbia applicato almeno una delle misure di cui all’articolo 12 undecies, paragrafo 1, per affrontare una violazione del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il Comitato non tiene conto delle violazioni di tale requisito durante i quattro trimestri completi che precedono la decisione di avviare un’azione di risoluzione. Il primo comma, lettera e), del presente paragrafo non si applica ai requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7. 5.   Laddove il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, unitamente al contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in, renda possibile il ricorso al Fondo, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all’importo necessario per raggiungere la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il Fondo è utilizzato conformemente ai principi che disciplinano il ricorso al Fondo stabiliti agli articoli 27 e 76. Laddove l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente paragrafo non supera il 2,5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione. 6.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 del presente articolo e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 9, il sistema di garanzia dei depositi fornisce un contributo aggiuntivo pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito qualora questi ultimi avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso grado di priorità nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale. Il costo del contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi di cui al primo comma del presente paragrafo non supera le perdite che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 20, paragrafo 9. 7.   In tutti i casi, l’importo totale del contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro di un’azione di risoluzione a norma del presente articolo non supera l’importo di cui all’articolo 11 sexies, lettera a), della direttiva 2014/49/UE. Qualora sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte in conformità del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi di cui a tali disposizioni non supera il 62,5 % del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE. L’autorità designata può decidere che il limite di cui al secondo comma del presente paragrafo non si applichi nel caso in cui il Comitato fornisca a tale autorità designata una giustificazione in virtù della quale è necessario un contributo dal sistema di garanzia dei depositi di importo superiore al 62,5 % del suo livello-obiettivo per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi. Laddove sia applicato lo strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 20, paragrafo 9. Su richiesta, il sistema di garanzia dei depositi informa tempestivamente il Comitato degli importi di cui al primo e al secondo comma. 8.   Il Comitato determina l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al presente articolo e comunica la propria decisione all’autorità designata e al sistema di garanzia dei depositi. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza ritardo. 9.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti a un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l’importo dei loro depositi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all’articolo 6 di tale direttiva. 10.   Laddove il sistema di garanzia dei depositi contribuisca all’azione di risoluzione, si applica l’articolo 76, paragrafo 3 bis. 11.   Laddove il ricorso al Fondo per un ente soggetto a risoluzione con un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR sia stato reso possibile dal contributo di un sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 4, il Comitato riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito al programma di risoluzione adottato dal Comitato, in particolare spiegando perché il contributo del sistema di garanzia dei depositi e il ricorso al Fondo fossero necessari. Tale relazione è presentata entro tre mesi dall’adozione del programma di risoluzione.» ; 48) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 79 bis Somma cumulativamente erogata dal Fondo e dai sistemi di garanzia dei depositi 1.   Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 10 % del livello-obiettivo del Fondo, il Comitato in sessione plenaria fornisce documenti di orientamento sul ricorso al Fondo reso possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi. Il Comitato in sessione esecutiva segue tali documenti di orientamento nelle successive decisioni di risoluzione fino alla completa ricostituzione del Fondo. I documenti di orientamento di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati dal Comitato in sessione plenaria conformemente all’articolo 52, paragrafo 2. 2.   Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 20 % del livello-obiettivo del Fondo, il Comitato informa il Consiglio e la Commissione. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione riesamina quanto segue: a) il funzionamento delle disposizioni sui contributi dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione che rendono possibile il ricorso al Fondo a norma dell’articolo 79, paragrafo 4; b) l’adeguatezza delle modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 per la raccolta dei contributi, dopo che il ricorso al Fondo è stato reso possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi. La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa. Articolo 79 ter Relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione. La relazione di cui al primo comma fa il punto sui dispositivi esistenti per la fornitura di liquidità nel quadro della risoluzione, compresi i meccanismi sia pubblici che privati, ed esamina le modalità più efficienti per affrontare le carenze temporanee di liquidità, tenendo conto di eventuali sviluppi pertinenti sul piano internazionale. La relazione propone opzioni strategiche.» ; 49) all’articolo 85, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato adottata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, degli articoli da 38 a 41, dell’articolo 65, paragrafo 3, dell’articolo 71 e dell’articolo 90, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.» ; 50) l’articolo 88 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, le autorità designate, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l’ABE, ovvero, alle condizioni di cui all’articolo 33, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Il presente articolo non impedisce al Comitato di divulgare le proprie analisi o valutazioni, anche quando queste si basano su informazioni fornite dalle entità di cui all’ o da altre autorità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando il Comitato ritiene che la divulgazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione che prevale su qualsiasi altro interesse di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale divulgazione si considera effettuata dal Comitato nell’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.» ; 51) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 93 bis Disposizioni transitorie 1.   In deroga all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo comma, o all’articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a), possono essere inclusi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili fino all’11 maggio 2029. 2.   Con riguardo ai periodi transitori per il rispetto, da parte delle entità, dei requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento o dei requisiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, del presente regolamento, a seconda dei casi, stabiliti dal Comitato prima del 12 maggio 2028, non si applica l’, punto 15), lettera a), del regolamento (UE) 2026/808 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4)  Regolamento (UE) 2026/808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione (GU L, 2026/808, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/808/oj).»."
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