Art. 1 · Modifica del regolamento (UE) 2026/249

Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2026/249

In vigore dal 30 mar 2026
Modifica del regolamento (UE) 2026/249 Il regolamento (UE) 2026/249 è così modificato: 1) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le catture effettuate nell’ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna e dalla Francia (BSS/8AB.).» ; 2) l’articolo 37 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dalle ore 00:00 del 6 agosto 2026 alle ore 24:00 dell’8 ottobre 2026 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2026 alle ore 24:00 dell’11 gennaio 2027 nella zona della convenzione IATTC; e» ; b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6.   I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell’Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente come segue:» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 6 si applicano come segue: a) per il periodo di chiusura che ha inizio alle ore 00:00 del 6 agosto 2026, i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell’inizio di tale periodo di chiusura; e b) per il periodo di chiusura che ha inizio alle ore 00:00 del 9 novembre 2026, i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.» ; 3) l’articolo 40 è soppresso; 4) l’articolo 62 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’articolo 19, paragrafi 1, 2,4, 5 e 6, si applica dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2026;» ; b) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti: «d bis) l’articolo 19, paragrafo 3, si applica dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2026; d ter) l’articolo 20 si applica dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2026;» ; c) al paragrafo 2, la lettera k) è soppressa; e d) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 9 a 14, da 16 a 23, 29, 41, 46, 47, 49, 51, 52 e 59 continuano ad applicarsi dal giorno successivo alle date di fine applicazione di cui a tale paragrafo fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027.». 5) l’allegato IA, parti A e B, e gli allegati IB, ID, IH, IM e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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