Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mar 2026
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, fino al 31 dicembre 2027, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.»
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