Art. 1
Metodi di campionamento
In vigore dal 27 mar 2026
L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Metodi di campionamento
Gli Stati membri provvedono affinché i campioni siano prelevati, manipolati ed etichettati conformemente ai metodi dettagliati di campionamento di cui all’allegato II del presente regolamento.
Il campionamento dei mangimi è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*1) e all’allegato II, punti 5, 6 e 7, del presente regolamento.
(*1) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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