Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mar 2026
1.   Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, comprese tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (in %) Codice addizionale TARIC — Fujian Eversun Jinjiang Co., Ltd, — Fujian Jingfeng Technology Co., Ltd, — Fujian Xinchuang Nylon Industrial Co., Ltd, — Fujian Jinyi High Performance Material Co., Ltd. 57,7 88BB — Fujian Highsun Synthetic Fiber, Technology Co., Ltd, — Fuzhou Liyuan Polyamide Industry Co., Ltd, — Fujian Liheng Polyamide Industry Co., Ltd, — Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd, — Nanchong Meihua Nylon Co., Ltd. 90,1 88BC Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 67,1 Cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 90,1 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:734:oj#art-1