Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172

In vigore dal 26 mar 2026
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 è così modificato: 1) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fino al 31 dicembre 2026 gli enti provvedono all’informativa conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione.» ; 2) dopo l’articolo 24 sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies: «Articolo 24 bis Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la presentazione dei dati al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti 1.   Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE le informazioni da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia in formato PDF che in formato XBRL-csv. 2.   Gli enti presentano un’unica relazione completa in formato PDF, leggibile sia da utenti umani che da dispositivi automatici e contenente le seguenti informazioni: a) tutte le informazioni quantitative e qualitative da pubblicare a norma della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 450; b) qualsiasi informazione qualitativa a corredo delle informazioni quantitative, come richiesto dai pertinenti modelli per l’informativa; c) qualsiasi altra informazione supplementare richiesta per adempiere ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) l’attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell’ente necessari per conformarsi ai requisiti in materia di informativa di cui all’articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) qualsiasi informazione pertinente in merito ai punti di dati omessi, conformemente ai relativi orientamenti e istruzioni dell’ABE. 3.   Gli enti di cui al paragrafo 1 presentano un’unica relazione distinta in formato PDF, leggibile sia da utenti umani che da dispositivi automatici e contenente le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Gli enti di cui al paragrafo 1 presentano separatamente in formato XBRL-csv le informazioni quantitative indicate in ciascun modulo quantitativo, in linea con le soluzioni informatiche pubblicate sul sito web dell’ABE. 5.   La presentazione delle pertinenti relazioni in formato PDF e dei documenti in formato XBRL-csv e le successive ripresentazioni sono conformi alla convenzione sui nomi e alle istruzioni pratiche indicate dall’ABE nelle norme di deposito pubblicate sul suo sito web. 6.   Qualora gli enti debbano ripresentare una qualsiasi delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, essi ripresentano l’intero modulo comprendente tali informazioni. Articolo 24 ter Convalida tecnica e respingimento delle informazioni presentate al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti 1.   Al momento della presentazione il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti verifica automaticamente se le informazioni presentate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi sono conformi all’articolo 24 bis e respinge qualsiasi informazione non conforme. 2.   In caso di rigetto automatico di cui al paragrafo 1, il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti ne informa gli enti interessati, che ripresentano le informazioni richieste nella forma e nelle modalità corrette senza indebito ritardo. Articolo 24 quater Pubblicazione tramite il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti 1.   A seguito della presentazione delle informazioni richieste da parte di enti diversi dagli enti piccoli e non complessi, l’ABE pubblica sul proprio sito web i fascicoli ricevuti nel punto di accesso unico per le informative degli enti senza indebito ritardo. In circostanze eccezionali di ritardi dovuti a seri problemi tecnici, l’ABE pubblica le informazioni una volta risolti i problemi, fornendo una spiegazione del ritardo nella pubblicazione. 2.   Il punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti invia una notifica elettronica automatica agli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi per informarli che le informazioni sono pubbliche, dopo che le loro informazioni sono state pubblicate sul sito web dell’ABE. Articolo 24 quinquies Disposizioni transitorie relative all’uso del punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti Per le informative aventi come date di riferimento il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 31 dicembre 2025, qualora non sia tecnicamente possibile presentare le informazioni al punto di accesso unico dell’ABE per le informative degli enti senza ritardo, gli enti pubblicano le informazioni richieste sul loro sito web o, in assenza di un sito web, in qualsiasi altro luogo appropriato, con successiva presentazione all’ABE dopo la risoluzione delle difficoltà tecniche.» ; (3) all’articolo 27, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025, ad eccezione dell’articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX. L’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell’articolo 16 del presente regolamento. 2.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.»
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