Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 mar 2026
1.   Le importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 o con eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese, sono soggette a misure di sorveglianza a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), per consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni, in modo da assicurare il pieno monitoraggio delle esenzioni concesse a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Qualora le società che beneficiano dell’esenzione aumentino notevolmente le loro importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45, o con eventuali codici futuri corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese, e sia dimostrato in misura sufficiente che tale aumento è legato all’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione avvia un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. 3.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese.
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