Art. 1
In vigore dal 24 mar 2026
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, è esteso alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’estensione di cui al paragrafo 1 non comprende le importazioni di cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio.
3. L’estensione di cui al paragrafo 1 non comprende le importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 e originari della Repubblica popolare cinese, importati dalle società elencate di seguito:
Società
Codice addizionale TARIC
Erata Impex srl
88AT
AGAflex sp zoo
88AU
S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl
88AV
Odlewnia Zawiercie SA
88AW
4. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 57,8 % applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina» (codice addizionale TARIC B999).
5. Il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448, eccettuate le importazioni effettuate dalle società elencate al paragrafo 1 e quelle di cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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