Art. 2
Tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore
In vigore dal 20 mar 2026
Tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore
1. Le pale delle turbine eoliche delle tecnologie per l’energia eolica onshore e offshore hanno un tasso di riciclabilità di almeno il 70 %. Il tasso di riciclabilità è calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il tasso di riciclabilità delle pale delle turbine eoliche è dimostrato al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto.
2. La prescrizione di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di una clausola di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE, o di una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE.
3. Il presente articolo è attuato in modo obiettivo, non discriminatorio e trasparente e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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