Art. 5 · Prescrizioni relative al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, all'articolo 9, lettera b), punto i), e all'articolo 17, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2026/131

Art. 5

Prescrizioni relative al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, all'articolo 9, lettera b), punto i), e all'articolo 17, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2026/131

In vigore dal 20 mar 2026
Prescrizioni relative al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni di cui all', all'articolo 9, lettera b), punto i), e all'articolo 17, punto 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2026/131 1.   Se una persona autorizzata provvede al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia, la dichiarazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2026/131 è redatta secondo il formato e l'aspetto di cui all'allegato V, parte 1, del presente regolamento e soddisfa le prescrizioni relative alle lingue di cui alla parte 6 di tale allegato. 2.   La dichiarazione di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2026/131 è redatta secondo il formato e l'aspetto di cui all'allegato V, parte 4, del presente regolamento e soddisfa le prescrizioni relative alle lingue di cui alla parte 6 di tale allegato. 3.   La dichiarazione di cui all'articolo 17, punto 2), lettera c), del regolamento delegato (UE) 2026/131 è redatta secondo il formato e l'aspetto di cui all'allegato V, parte 5, del presente regolamento e soddisfa le prescrizioni relative alle lingue di cui alla parte 6 di tale allegato.
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