Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 mar 2026
Le modifiche della STI CCS introdotte dal presente regolamento non richiedono una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di precedenti versioni della STI CCS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 e del regolamento (UE) 2016/919.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:693:oj#art-2