Art. 9 · Pubblicazione e informazione

Art. 9

Pubblicazione e informazione

In vigore dal 16 mar 2026
Pubblicazione e informazione 1.   Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (26) o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni: a) le informazioni sintetiche di cui all’ nel formato standardizzato di cui all’allegato II, o un link che vi dia accesso; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all’allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR. 2.   Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni, come specificato nell’allegato III. 3.   Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base agli intervalli seguenti in milioni di EUR: da 0,1 a 0,5; da 0,5 a 1; da 1 a 2; da 2 a 5; da 5 a 10; da 10 a 20; da 20 a 50; uguale o superiore a 50. 4.   Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), in modo organizzato e accessibile e in un formato standardizzato, secondo quanto indicato nell’allegato III, e offrono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Gli Stati membri pubblicano le informazioni entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Le informazioni sono mantenute disponibili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto. 5.   La Commissione pubblica sul suo sito web: a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1; b) le informazioni sintetiche di cui all’.
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