Art. 8 · Cumulo

Art. 8

Cumulo

In vigore dal 16 mar 2026
Cumulo 1.   Nel verificare la conformità alle soglie di notifica stabilite all’ e alle intensità massime di aiuto stabilite al capo II, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati, a seconda del tipo di aiuto. 2.   Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da prendere in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dal diritto dell’Unione. 3.   Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato purché riguardino costi ammissibili individuabili diversi da quelli esentati in virtù del presente regolamento; b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al presente regolamento; c) con aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili degli aiuti esentati dal presente regolamento, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al presente regolamento; d) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, in particolare gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 o gli aiuti «de minimis» senza costi ammissibili individuabili.
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