Art. 7 · Intensità di aiuto e costi ammissibili

Art. 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

In vigore dal 16 mar 2026
Intensità di aiuto e costi ammissibili 1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Tuttavia, l’imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è presa in considerazione per il calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma delle pertinenti disposizioni. In tali casi, si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell’Unione. 2.   Anche per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). 3.   Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. 4.   Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (25).
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