Art. 5 · Trasparenza degli aiuti

Art. 5

Trasparenza degli aiuti

In vigore dal 16 mar 2026
Trasparenza degli aiuti 1.   Il presente regolamento si applica soltanto agli aiuti che possono essere calcolati con precisione in termini di equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). 2.   Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti: a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi; b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (21); c) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e sgravi dai prelievi, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata; d) gli aiuti sotto forma di investimenti in equity o quasi-equity, laddove si consideri l’importo nominale degli investimenti come equivalente sovvenzione lordo; e) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle condizioni seguenti: i) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; ii) prima dell’attuazione della misura, il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, previa notifica alla Commissione; tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento; iii) gli aiuti sono concessi per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne sotto forma di garanzie, nel rispetto delle condizioni di cui all’ del presente regolamento.
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