Art. 3 · Condizioni per l’esenzione

Art. 3

Condizioni per l’esenzione

In vigore dal 16 mar 2026
Condizioni per l’esenzione I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni generali di cui al capo I e le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo II del presente regolamento.
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