Art. 21 · Controllo

Art. 21

Controllo

In vigore dal 16 mar 2026
Controllo 1.   Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto individuale a norma del regime. 2.   Nel caso di regimi nell’ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data dei controlli. 3.   La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l’applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.
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