Art. 14 · Aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne

Art. 14

Aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne 1.   I regimi di aiuti agli investimenti a sostegno dell’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I costi ammissibili corrispondono a tutti i costi di investimento legati all’acquisto di veicoli nuovi o usati per il trasporto ferroviario e per vie navigabili interne, al netto di altri aiuti ricevuti. Tra tali costi possono figurare, in particolare, il prezzo del veicolo e i costi di consegna. I costi per studi di progettazione, consulenza o ingegneria sono ammissibili a condizione che siano legati agli investimenti di cui al presente articolo e siano parte di questi ultimi. Le imbarcazioni appositamente costruite per effettuare operazioni di rimorchio (rimorchiatori) non sono ammissibili al sostegno. 3.   Gli aiuti devono essere concessi a: a) nuovi operatori del settore ferroviario; o b) imprese ferroviarie, operatori di trasporto per vie navigabili interne o imprese di leasing del settore ferroviario e di quello delle vie navigabili interne, laddove si qualifichino come PMI o piccole imprese a media capitalizzazione. 4.   L’aiuto deve assumere la forma di una garanzia a favore dell’acquirente del veicolo per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne. Le garanzie devono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari, purché il beneficiario mantenga la libera scelta dell’intermediario finanziario. L’intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie o tassi d’interesse inferiori rispetto a una situazione in assenza di garanzie pubbliche. 5.   La garanzia deve essere fornita in relazione a nuovi prestiti individuali per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne. L’importo nominale del relativo prestito non deve superare i costi ammissibili. La copertura della garanzia non deve superare l’80 % del relativo prestito. Le garanzie pubbliche devono essere fornite dietro corrispettivo pari ad almeno 50 punti base se il rating del credito sovrano dello Stato membro che le concede è pari ad AAA-A. 6.   La durata della garanzia deve essere limitata a un massimo di 15 anni. 7.   Gli aiuti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne possono essere cumulati con aiuti all’interoperabilità o aiuti per l’adeguamento tecnico e l’ammodernamento se i sovraccosti netti per l’interoperabilità, come specificato all’, paragrafo 6, del presente regolamento, o gli investimenti per l’ammodernamento e l’adeguamento tecnico, come specificato all’, paragrafo 6, sono esclusi dai costi ammissibili di cui al paragrafo 2.
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