Art. 10 · Aiuti destinati a ridurre i costi esterni dei trasporti

Art. 10

Aiuti destinati a ridurre i costi esterni dei trasporti

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti destinati a ridurre i costi esterni dei trasporti 1.   I regimi di aiuti al funzionamento volti a ridurre i costi esterni dei trasporti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Le operazioni di trasporto per ferrovia, vie navigabili interne o multimodali sostenibili di passeggeri e merci sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto. L’aiuto è fornito agli operatori dei trasporti o agli organizzatori dei trasporti che scelgono soluzioni sostenibili di trasporto terrestre. 3.   I costi ammissibili sono la parte dei costi esterni dei trasporti evitati grazie all’uso del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne o del trasporto marittimo a corto raggio impiegato nel contesto del trasporto multimodale sostenibile rispetto a modi di trasporto concorrenti meno sostenibili. I costi esterni evitati sono calcolati conformemente alle norme e alla metodologia stabilite nel manuale della Commissione sui costi esterni dei trasporti, quale modificato o sostituito (27). 4.   I costi ammissibili sono calcolati moltiplicando i) la differenza in termini di costi esterni per passeggero-km, tonnellata-km o veicolo-km (o altre unità di trasporto previste nel manuale della Commissione) tra il modo di trasporto sostenuto e l’alternativa meno sostenibile per ii) il volume totale della stessa unità realizzato dai beneficiari nel periodo in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili. Gli Stati membri possono utilizzare la metodologia dei costi esterni per coprire eventuali costi di esercizio, compresi quelli relativi all’uso dell’infrastruttura. 5.   L’intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili. 6.   Gli aiuti devono essere concessi sulla base delle effettive unità di servizio di trasporto fornite, espresse in veicolo-km, passeggero-km per i servizi di trasporto passeggeri, tonnellata-km per i servizi di trasporto merci, o altre unità di trasporto previste nel manuale della Commissione, e non su base forfettaria. 7.   Gli aiuti concessi agli operatori dei trasporti e agli organizzatori dei trasporti devono come conseguenza aumentare il trasferimento a modi di trasporto più sostenibili o evitare che si riduca. A tal fine i beneficiari rendono pubbliche almeno le informazioni seguenti: a) autorità che concede gli aiuti; b) data di concessione degli aiuti; c) importi degli aiuti ricevuti; d) periodo e operazioni oggetto dagli aiuti.
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