Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 13 mar 2026
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi Weizmannia faecalis DSM 32016, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1755 e (UE) 2024/1054 e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, e agli uccelli ornamentali, prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e per la produzione di uova, e agli uccelli ornamentali, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni

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