Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 13 mar 2026
Misure transitorie 1.   Il preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1016/2013 e (UE) 2017/930, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati ai suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai suini e a tutte le specie avicole, prodotti ed etichettati prima del 5 aprile 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 5 aprile 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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