Art. 96 · Prosecuzione del procedimento

Art. 96

Prosecuzione del procedimento

In vigore dal 11 mar 2026
Prosecuzione del procedimento 1.   Il richiedente o il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta non si considera presentata fino all’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento. 2.   La prosecuzione del procedimento non è accordata in caso di mancato rispetto dei termini previsti: a) dall’, dall’, paragrafo 1, dall’, paragrafo 1, dall’, paragrafo 3, dall’, paragrafo 3, e dall’, paragrafo 2 del presente regolamento; b) dall’ e dall’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in combinato disposto con l’, paragrafo 2, del presente regolamento; c) dal paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta di prosecuzione. 4.   Se l’Ufficio accoglie la richiesta di prosecuzione, si considera che le conseguenze del mancato rispetto del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, l’organo competente a decidere sull’atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell’atto omesso è di per sé sufficiente, adotta una decisione diversa. L’Ufficio, se a seguito del riesame conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione. 5.   Se l’Ufficio respinge la richiesta di prosecuzione, la tassa è rimborsata.
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