Art. 92
Correzione di errori e di sviste manifeste
In vigore dal 11 mar 2026
Correzione di errori e di sviste manifeste
1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l’Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori commessi nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione.
2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un disegno o modello dell’UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l’, mutatis mutandis.
3. Le correzioni di errori nella registrazione di un disegno o modello dell’UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall’Ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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