Art. 88 · Comunicazioni all’Ufficio

Art. 88

Comunicazioni all’Ufficio

In vigore dal 11 mar 2026
Comunicazioni all’Ufficio Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio sono effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi elettronici da utilizzare e le modalità e le condizioni tecniche in base alle quali tali mezzi elettronici devono essere utilizzati.
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