Art. 87
Notifica della perdita di un diritto
In vigore dal 11 mar 2026
Notifica della perdita di un diritto
L’Ufficio informa gli interessati conformemente all’ nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati in base al medesimo si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. Gli interessati possono chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritengono che la constatazione dell’Ufficio non sia fondata. L’Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere dei richiedenti. In caso contrario l’Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa i richiedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:715:oj#art-87