Art. 85 · Notifica

Art. 85

Notifica

In vigore dal 11 mar 2026
Notifica 1.   L’Ufficio notifica d’ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento, o da atti adottati a norma del medesimo, o è prescritta dal direttore esecutivo. 2.   La notifica è effettuata mediante mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo. 3.   Se l’Ufficio è impossibilitato ad effettuare la notifica, quest’ultima è realizzata mediante affissione di avviso. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del termine di un mese alla scadenza del quale il documento si considera notificato.
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