Art. 80 · Esame d’ufficio dei fatti

Art. 80

Esame d’ufficio dei fatti

In vigore dal 11 mar 2026
Esame d’ufficio dei fatti 1.   Nel corso del procedimento, l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità, l’esame dell’Ufficio si limita ai motivi, ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate. 2.   L’Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.
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