Art. 79
Decisioni e comunicazioni dell’Ufficio
In vigore dal 11 mar 2026
Decisioni e comunicazioni dell’Ufficio
1. Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all’Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.
2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell’Ufficio reca l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell’Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni trasmesse con altri mezzi tecnici di comunicazione.
3. Le decisioni dell’Ufficio oggetto di ricorso contengono l’avvertenza scritta che il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L’avvertenza deve inoltre richiamare l’attenzione delle parti sulle disposizioni di cui agli del regolamento (UE) 2017/1001, che si applicano anche ai ricorsi a norma del presente regolamento in forza dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. Le parti non possono opporre l’omissione da parte dell’Ufficio dell’avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.
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