Art. 76 · Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore

Art. 76

Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore

In vigore dal 11 mar 2026
Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore 1.   Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello dell’UE registrato e fino a quando l’Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l’azione per contraffazione è stata promossa. Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello dell’UE ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello dell’UE. 2.   L’istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all’, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.
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